Il quesito di D. M.:
Vorrei avere chiarimenti sulle nuove disposizioni in vigore da luglio secondo le quali non si possono più effettuare collaborazioni occasionali. In sostanza o ci si apre la partita Iva con tutti gli annessi e connessi o si deve firmare un contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Per chi come me scrive qualche articolo qua e là senza avere abbastanza entrate da doversi aprire una partita Iva e pagare tutte le tasse collegate, la situazione diventa triste, perché è molto difficile che una testata ti faccia firmare un contratto del genere.
Dunque ho capito bene o ci sono ulteriori possibilità? Oppure ci sono degli escamotage per aggirare queste disposizioni?
La risposta di Massimo Marciano:
Cara collega,
non c’è nessuna disposizione che obblighi a svolgere attività professionale con partita Iva oppure con collaborazione coordinata e continuativa. Non vi è quindi nessuna novità introdotta a luglio.
E’ vero, invece, che nel 1999 il ministero del Lavoro espresse un parere secondo il quale ogni prestazione di lavoro autonomo prestata da un giornalista, anche se sporadica e produttiva di scarso reddito, trattandosi di attività prestata da un iscritto a un Albo professionale comporta l’iscrizione alla propria cassa previdenziale: in questo caso la Gestione separata Inpgi, come venne spiegato a suo tempo con questa circolare:
Prestazioni occasionali e iscrizione alla Gestione separata
Successivamente, nel 2001, il ministero del Lavoro spiegò che anche il reddito professionale prodotto con cessione del diritto d’autore comporta il versamento dei contributi alla Gestione separata. L’Inpgi lo spiegò agli iscritti con questa circolare:
Riassumendo, la prestazione autonoma di lavoro giornalistico può essere svolta in questi modi:
1) collaborazione coordinata e continuativa (in questo caso è il committente che ha l’obbligo di versare, anche per conto del giornalista, i contributi alla Gestione separata Inpgi);
2) libera professione con partita Iva;
3) prestazione di lavoro occasionale;
4) cessione del diritto d’autore.