Il quesito di F. S.:
Ho alcuni dubbi sulla mia posizione previdenziale. Il 1 agosto 2009 si è concluso il mio periodo di praticantato e, contemporaneamente, mi sono dimessa dopo quasi quattro anni di lavoro presso un settimanale. Ovviamente l’editore ha versato i contributi solo per i 18 mesi di praticantato. Dal 4 dicembre 2009 sono iscritta all’albo dei professionisti. In questi ultimi mesi ho tentato – per ora senza successo – di lavorare come freelance.
Per quanto riguarda il 2010, avrò guadagnato più di 5.000 euro ma non svolgendo attività strettamente giornalistica (traduco per un giornale e insegno nell’ambito di un master di giornalismo): devo iscrivermi comunque all’Inpgi 2?
La risposta di Massimo Marciano:
Cara collega,
l’iscrizione all’Inpgi 2 è obbligatoria solo quando, oltre ad essere iscritti all’Ordine dei giornalisti, si ha un reddito che deriva da rapporti di collaborazione di qualunque natura. Quindi il lavoro giornalistico subordinato, com’è quello del praticante, e le collaborazioni di natura non giornalistica, com’è quella della traduzione, non comportano iscrizione all’Inpgi 2.
Diverso è il caso della docenza di giornalismo. Spesso le docenze, anche quelle di quel tipo svolte da giornalisti, vengono trattate dai committenti come attività non giornalistiche, perché ritenute solo di insegnamento, come quelle di altre materia. Ma si tratta di un’attività di insegnamento che presuppone una adeguata competenza professionale del docente, che la svolge in quanto giornalista (e non potrebbe altrimenti).
In quest’ultimo caso la docenza si configura come attività giornalistica, per cui comporta l’obbligo dell’iscrizione all’Inpgi 2 e del versamento dei relativi contributi secondo le modalità relative alla tipologia del rapporto di collaborazione: a cura del committente se si tratta di un rapporto di co.co.co., a cura del giornalista negli altri casi.
Per approfondire alcuni dei punti trattati, vedi anche questi precedenti articoli:
Inpgi 2: quesiti – Quali tipologie di contratto comportano l’iscrizione alla Gestione separata
Inpgi 2: quesiti – In assenza di reddito non è obbligatoria né possibile l’iscrizione