Il quesito di D. C.:
Buongiorno,
sono un giornalista pubblicista e svolgo la libera professione. Devo emettere una nota spese; il “cliente” mi chiede di indicare, nella nota, l’articolo di legge che prevede l’emissione della nota senza Iva.
Che cosa occorre specificare?
Grazie per la collaborazione.
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La risposta di Massimo Marciano:
Caro collega,
nella nota di pagamento da emettere a carico del cliente devi fare riferimento all’art. 5 del Dpr n. 633 del 26/10/1972 (“Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto”), che riassume le norme di esenzione.
Questo articolo va letto in relazione all’art. 1 dello stesso Decreto del Presidente della Repubblica, il quale specifica quali siano le operazioni imponibili: “L’imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate”.
A sua volta, l’art. 5 spiega l’ambito di esercizio di arti e professioni: “Per esercizio di arti e professioni si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche ovvero da parte di società semplici o di associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata delle attività stesse. Non si considerano effettuate nell’esercizio di arti e professioni le prestazioni di servizi inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 49, Dpr 29 settembre 1973, n. 597 , rese da soggetti che non esercitano per professione abituale altre attività di lavoro autonomo. […]”.
Infine, l’art. 49 del Dpr 597/73 (“Istituzione e disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche”), a cui fa riferimento la norma vista nel paragrafo precedente, completa il quadro spiegando, tra le altre cose: “[…] Sono inoltre redditi di lavoro autonomo: a) i redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa aventi per oggetto la prestazione, senza vincolo di subordinazione, di attività diverse da quelle considerate nei titoli II e V, quali i redditi derivanti dagli uffici di amministrazione, sindaco o revisore di società ed enti, quelli derivanti dalla collaborazione a giornali, riviste ed enciclopedie, e simili […]”.