Il quesito di G. S.:
Credo di avere un caso particolare ma non raro, che può interessare ad altri utenti.
Svolgo lavoro strettamente giornalistico con un contratto co.co.co presso una casa di produzione che fornisce un programma tv ad un’emittente. La casa di produzione non è una testata, l’emittente sì. E’ corretto che io e l’azienda (nella tipologia prevista dalla legge, cioè 2/3 a loro carico e 1/3 a carico mio) versiamo i contributi all’Inpgi 2?
Per quanto riguarda invece le collaborazioni occasionali, posso a scadenza del co.co.co attivarne una con questa casa di produzione? Loro me la contestano, facendo riferimento alla legge Biagi, che stabilisce come condizione necessaria:
Alcuni riferimenti normativi ed interpretativi:
Legge 30/03, art. 4, c. 1, lett. c) (Legge delega)
D.Lgs. 276/03, art. 61, c. 2
Artt. e ss. 2222 Codice Civile
D.L. 269/03, Art. 44, c. 2
D.P.R. 917/86
Circolare INPS n. 9/2004
Circolare INPS n. 27/2004
Circolare INPS n. 103/2004
Messaggio INPS n. 29629/2004
CARATTERI COMUNI:
Le collaborazioni occasionali devono essere caratterizzate dalla loro essenza sporadica, episodica, non professionale, minima e non organizzata. Sporadiche ed episodiche: questo limite si riflette principalmente sul soggetto collaboratore. Egli non potrà compiere un numero troppo elevato [sic] di collaborazioni aventi il medesimo oggetto (es. 20 collaborazioni in un anno sempre per la realizzazione di siti internet) altrimenti potrà essere contestato che egli lo faccia con abitualità e dunque soggetto altro regime fiscale, contributivo ecc. (ad esempio impresa individuale). Allo stesso modo non potrà svolgere troppe collaborazioni in un anno con il medesimo soggetto altrimenti potrebbe essere contestata allo stesso modo la continuità od, ad esempio, il lavoro dipendente.
Non professionali: i soggetti iscritti in albi professionali non potranno svolgere collaborazioni occasionali aventi ad oggetto l’attività protetta dall’albo. Essi dovranno inquadrare tale attività come prestazione d’opera intellettuale (intendo la libera professione) od impresa, a secondo dei casi.
Io sono iscritto all’Albo, e loro non vogliono attivare una collaborazione occasionale. Il sindacato sull’altro fronte invece mi dice che non mi devo preoccupare perché io faccio riferimento all’Inpgi 2, e per loro la legge Biagi conta zero, quindi posso collaborare occasionalmente per tutt i giorni e gli importi che voglio, senza limiti dovuti alla professionalità (cioè la mia iscrizione all’Albo). Come mi devo comportare?
Scusate se sono stato prolisso, ma era difficile spiegarsi in meno parole.
Grazie.
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La risposta di Massimo Marciano:
Caro collega,
la risposta alla tua prima domanda è sì: i contributi del tuo lavoro giornalistico per la casa di produzione vanno all’Inpgi 2 e devono essere versati dall’azienda con la ripartizione che tu evidenzi. Il fatto che la casa di produzione non sia testata giornalistica è irrilevante. Ciò che conta è il tipo di lavoro prestato e la qualifica professionale del lavoratore. Se sei giornalista e svolgi collaborazioni di natura giornalistica, i relativi contributi vanno versati all’Inpgi 2 indipendentemente dalla tipologia del datore di lavoro, come spiega questa circolare dell’Inpgi.
Riguardo poi le obiezioni che ti vengono fatte circa l’instaurazione di una collaborazione giornalistica occasionale, possono essere agevolmente controdedotte facendo riferimento a quest’altra circolare dell’Inpgi, nella quale tra l’altro si legge: «L’art. 61 del D.Lgs 10/09/2003 n. 276, nel definire il campo di applicazione del lavoro a progetto e del lavoro occasionale, ha escluso le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali. Di conseguenza, la definizione di lavoro occasionale operata dal predetto decreto legislativo non trova applicazione per i giornalisti che, per svolgere la loro professione, devono essere obbligatoriamente iscritti all’Albo (Elenco professionisti o Elenco pubblicisti)».
Come conseguenza di ciò, il giornalista può collaborare a borderò, ovvero con pagamento in relazione alla singola prestazione. In questo caso, però, non sarà il datore di lavoro (come nel caso del co.co.co.) a versare i contributi all’Inpgi 2, la lo stesso giornalista.