Il quesito di A. F.:
Gentile Massimo Marciano,
sono una giornalista professionista con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa che prevede un compenso per ogni articolo pubblicato. Il contratto in questione è in vigore dal marzo scorso, ma ancora non ho ricevuto alcun compenso.
Che obblighi ho nei confronti della gestione separata dell’Inpgi (a cui l’editore mi ha iscritta, proprio nel mese di marzo), non avendo prodotto alcun reddito? Devo comunque versare il contributo soggettivo che scade il 30 settembre? E gli obblighi di mora per i mancati compensi ricadono anche su di me o solo sull’editore?
Inoltre, ho effettuato presso la stessa testata una sostituzione di un mese. In questo caso, ho sottoscritto un contratto di collaborazione fissa (per un solo mese) ex art. 2 del contratto giornalistico, che prevede un compenso di 600 euro netti. In questo caso, come funziona con i contributi? Dovrei versarli alla gestione principale dell’Inpgi per un solo mese, pur essendo iscritta a quella separata?
Grazie mille
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La risposta di Massimo Marciano:
Cara collega,
in entrambi i casi gli obblighi contributivi sono a carico dell’editore. Per quanto riguarda la contribuzione in acconto all’Inpgi 2 sull’anno in corso (quella che si versa entro il 30 settembre), l’obbligo di versamento è solo per i giornalisti che hanno un’attività libero-professionale: tu, avendo solo il co.co.co., non devi versare l’acconto, quindi.
Quanto, invece, a quelli che tu definisci “gli obblighi di mora per i mancati compensi”, non esitono. Esiste, invece, l’obbligo del versamento dei contributi previdenziali a carico dell’editore che ha sottoscritto con te il co.co.co., in forza del quale dovrà eseguire il versamento entro il 16 del mese successivo a ogni pagamento che ti verrà fatto. Eventuali ritardi nel versamento dei contributi daranno luogo a sanzioni e more che saranno a carico suo.
Stessa cosa per la collaborazione fissa ex articolo 2 del contratto giornalistico. In questo caso si tratta di lavoro dipendente e non autonomo. L’editore devi averti versato i relativi contributi, anche solo per un mese, alla Gestiopne principale dell’Inpgi. Quindi, avrai due posizioni previdenziali: all’Inpgi principale per il lavoro dipendente ex articolo 2 e all’Inpgi 2 per il co.co.co., con in quest’ultimo caso i contributi che verranno versati a partire dal primo compenso che riceverai.