Il quesito di S. D. M.:

Sono una giornalista pubblicista da maggio di quest’anno ma, dal momento dell’iscrizione all’Ordine dei giornalisti del Veneto, già non collaboravo più con il giornale presso il quale avevo svolto i due anni di collaborazione coordinata e continuativa.

Ora scrivo per un giornale on-line universitario, prestando la mia opera a titolo gratuito. Mi chiedo quindi se sono obbligata a iscrivermi alla Gestione Separata, non percependo alcun compenso. Mi domando, inoltre, se il fatto di non percepire compensi possa essere causa in futuro di una mia cancellazione dall’Ordine, poiché mi è stata paventata anche questa possibilità.

Forse le sembrerà un argomento banale ma sono molto giovane e, trovandomi “catapultata” in un intreccio di norme di non facile interpretazione, talvolta mi sento un po’ disorientata.

======

La risposta di Massimo Marciano:

Cara collega,

i tuoi quesiti non sono banali, perché a ognuno di noi capita di attraversare delle fasi della propria vita professionale (e non solo professionale) nelle quali ci si trova di fronte a cose nuove. Ed è anche per questo, per fornire per quanto mi è possibile un punto di riferimento, un aiuto sulla base delle mie competenze e delle esperienze acquisite negli organismi di categoria delle nostra professione, che ho aperto questo sito, oltre a fare uno sportello informativo settimanale all’Associazione stampa romana, a cui sono iscritto.

Se non percepisci compensi per l’attività di collaborazione giornalistica, non sei obbligata e neanche puoi (pur per ipotesi volendo farlo) iscriverti all’Inpgi 2, come puoi leggere più approfonditamente in questo mio precedente post. Lo potrai e dovrai fare nel momento in cui si dovessero verificare per te le condizioni descritte in quest’altro post.

Per quanto riguarda la paventata cancellazione dall’Ordine, l’articolo 41 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (“Ordinamento della professione di giornalista”), recita testualmente:

41. Inattività

È disposta la cancellazione dagli elenchi dei professionisti o dei pubblicisti dopo due anni di inattività professionale. Tale termine è elevato a tre anni per il giornalista che abbia almeno dieci anni di iscrizione.

Nel calcolo dei termini suindicati non si tiene conto del periodo di inattività dovuta all’assunzione di cariche o di funzioni amministrative, politiche o scientifiche o allo espletamento degli obblighi militari.

Non si fa luogo alla cancellazione per inattività professionale del giornalista che abbia almeno quindici anni di iscrizione all’albo, salvo i casi di iscrizione in altro albo, o di svolgimento di altra attività continuativa e lucrativa.

Gli Ordini regionali dei giornalisti sono tenuti a procedere periodicamente alla revisione degli Albi da loro tenuti seguendo le indicazioni del citato articolo. Nel caso in cui l’Ordine ti sottoponga, in futuro, a revisione, dovrai documentare di continuare a svolgere attività giornalistica, anche in forma occasionale e saltuaria. Di solito, l’attività a titolo gratuito viene considerata positivamente ai fini della revisione solo se prestata in situazioni particolari, per esempio per conto di associazioni di volontariato o di beneficenza, e soprattutto se coesiste con altre forme di collaborazione retribuita. L’iscrizione all’Inpgi 2 è un elemento che documenta, in effetti, lo svolgimento dell’attività professionale.

Ordine: quesiti – Quando l’inattività professionale può comportare la cancellazione dall’Albo dei giornalisti

4 pensieri su “Ordine: quesiti – Quando l’inattività professionale può comportare la cancellazione dall’Albo dei giornalisti

  • 18/04/2013 alle 11:09
    Permalink

    Sono un pubblicista e l’altro giorno mi è arrivata la famosa lettera di revisione all’Albo.
    L’art. 41 dice che non si fa luogo alla cancellazione chi svolge un’altra attività continuativa e lucrativa.
    Sono dipendente presso un’azienda, chiedevo se rientro in questo articolo.
    grazie.

  • 23/04/2013 alle 19:21
    Permalink

    Il passo dell’art. 41 della legge n. 69 del 1963 che citi, dice in verità nella sua completezza: “Non si fa luogo alla cancellazione per inattività professionale del giornalista che abbia almeno quindici anni di iscrizione all’Albo, salvo i casi di iscrizione in altro Albo, o di svolgimento di altra attività continuativa e lucrativa”. Questo vuol dire che il giornalista inattivo (da almeno tre anni, in caso di iscrizione all’Ordine da più di dieci anni) che abbia almeno quindici anni di iscrizione all’Albo può essere cancellato solo qualora svolga un’altra attività lavorativa o sia iscritto in un altro Albo.
    Di conseguenza, se per l’azienda di cui sei dipendente non svolgi lavoro giornalistico potresti essere cancellato, se non hai in corso alcuna altra attività di natura giornalistica, anche sotto forma di collaborazione esterna, e non ne hai svolta alcuna nei tre anni passati (se sei iscritto all’Ordine da più di dieci anni).
    Il termine di tre anni di inattività (due anni per il giornalista che abbia meno di dieci anni di iscrizione all’Ordine) è considerato al netto di periodi in cui l’inattività sia stata determinata dalla “assunzione di cariche o di funzioni amministrative, politiche o scientifiche; o allo espletamento degli obblighi militari”. Il successivo art. 42 dice, inoltre: “Il giornalista cancellato dall’Albo può, a sua richiesta, essere riammesso quando sono cessate le ragioni che hanno determinato la cancellazione”.

  • 29/04/2013 alle 11:22
    Permalink

    volevo sapere se l’attivita giornalistica in forma gratuita presso un giornale della Diocesi, vale ad evitare la cancellazione?
    grazie.

  • 30/04/2013 alle 18:50
    Permalink

    La collaborazione svolta in forma gratuita non è idonea a qualificare l’attività come esercizio della professione di giornalista, quindi non evita l’eventuale cancellazione per inattività.
    L’art. 1 della legge 69/63, infatti, è chiaro per quanto riguarda la qualificazione dell’esercizio dell’attività giornalistica sia per gli iscritti all’elenco professionisti sia per gli iscritti all’elenco pubblicisti, richiamando la necessità dello svolgimento professionale dell’attività, in maniera retribuita.
    L’articolo in questione, infatti, dice tra l’altro: «Sono professionisti coloro che esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione di giornalista. Sono pubblicisti coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi».

I commenti sono chiusi.

error: Content is protected !!