Sempre più spesso mi viene posta dai colleghi la questione dei riferimenti normativi sulla base dei quali è dovuta, da parte del datore di lavoro, al giornalista la contribuzione previdenziale all’Inpgi anche se non gli viene applicato un contratto di lavoro di natura giornalistica. Il caso si pone in particolare per quei datori di lavoro che non sono aziende editoriali e che applicano a tutti i propri dipendenti, compresi i giornalisti, specialmente quelli degli uffici stampa ma non solo, il contratto di settore.
Qui di seguito, quindi, riporto alcuni riferimenti normativi e pareri che possono supportare il giornalista nel rappresentare al proprio datore di lavoro l’obbligo del versamento dei contributi previdenziali all’Inpgi anche nel caso di lavoro giornalistico prestato con un contratto di lavoro di altro settore.
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Elementi qualificanti dell’attività giornalistica sono l’iscrizione all’Ordine professionale (elenco professionisti o pubblicisti, oppure registro praticanti, indifferentemente) del lavoratore e lo svolgimento di mansioni di informazione/comunicazione, conseguenti alla sua qualifica professionale. E’ irrilevante, in tal senso, se il soggetto giuridico che assume il giornalista (sia con contratto a tempo indeterminato, sia con contratto a tempo determinato) sia una società editrice o di altra natura, assumendo invece rilievo, come detto, unicamente la qualifica professionale del lavoratore e la mansione svolta.
I riferimenti normativi sulla materia sono i seguenti:
– L’art. 76 della Finanziaria 2001 che, modificando la previgente normativa, ha sancito che l’Inpgi «gestisce in regime di sostitutività le forme di previdenza obbligatoria nei confronti dei giornalisti professionisti e praticanti e provvede, altresì, ad analoga gestione anche in favore dei giornalisti pubblicisti»;
– La circolare del Ministero del Lavoro del 24/9/2003 la quale, prendendo spunto da un quesito riguardante l’Inpdap (peraltro ora assorbito nell’Inps come gestione autonoma), ha interpretato in via generale la norma di cui sopra nel seguente senso: «Nel regime sostitutivo Inpgi assume rilievo la natura giornalistica del rapporto di lavoro subordinato. La disposizione, non facendo riferimento alla contrattazione collettiva applicata, supera la condizione posta dal citato art. 17 del decreto legislativo 30 novembre 1993, n. 503, conferendo all’Inpgi la titolarità ad assicurare, in via sostitutiva, la tutela previdenziale dei giornalisti iscritti agli albi alla sola condizione che l’attività espletata sia di natura giornalistica». Come affermato dall’Ordine nazionale dei giornalisti, quindi, «la disposizione citata afferma il principio che nel regime previdenziale Inpgi assume rilievo, ai fini dell’iscrizione, soltanto la natura giornalistica del rapporto di lavoro subordinato e non anche l’applicazione del Ccnl giornalistico come precedentemente previsto dal Dlgs 503/1992. Ne consegue che, dal 1° gennaio 2001, devono essere iscritti all’Inpgi, a prescindere dal Ccnl applicato, i giornalisti per i quali concorrano le seguenti condizioni: a) iscrizione all’albo dei giornalisti: registro praticanti, elenco professionisti ed elenco pubblicisti; b) svolgimento di attività lavorativa subordinata di natura giornalistica».
– Interpretazione, da parte dell’Associazione professionale dei funzionari ispettivi pubblici, della funzione sostitutiva dell’Assicurazione generale obbligatoria da parte dell’Inpgi «indipendentemente dalla contrattazione collettiva applicata» e della nozione di lavoro giornalistico;
– Circolare n. 25 del 22/1/2009 del presidente dell’Inpgi di chiarimento circa la «obbligatorietà dell’iscrizione all’Inpgi per i colleghi dipendenti da pubbliche amministrazioni o da datori di lavoro privati».
In forza della normativa introdotta dalla Finanziaria 2001, il servizio ispettivo dell’Inpgi è autorizzato alla verifica, presso gli uffici per l’impiego, della regolarità contributiva dei contratti sottoscritti dai datori di lavoro privati con lavoratori che risultino iscritti negli elenchi e nel registro tenuti dall’Ordine dei giornalisti, nonché alla verifica diretta sui luoghi di lavoro nelle pubbliche amministrazioni e nelle aziende.
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Aggiornamento di lunedì 16 maggio 2016
Il Tribunale di Roma conferma: il giornalista dell’ufficio stampa pubblico va assicurato all’Inpgi
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Aggiornamento di giovedì 29 luglio 2021