La comunicazione dei redditi prodotti nel 2015 per attività giornalistica libero-professionale va fatta per via telematica, a partire dal prossimo 15 giugno, alla Gestione separata dell’Inpgi (il cosiddetto “Inpgi 2”) entro il 1° agosto 2016. Lo spiega la circolare diramata oggi dal servizio entrate contributive. La comunicazione va fatta abitualmente entro il 31 luglio, ma quest’anno il giorno di scadenza è festivo: pertanto il termine ultimo slitta al giorno successivo.
La circolare spiega nel dettaglio quali siano i giornalisti tenuti a presentare la comunicazione e come collegarsi all’area riservata del sito dell’Inpgi per trasmettere i dati richiesti. Come sempre, il Gruppo “Giornalisti per la riforma della professione” è a disposizione di colleghe e colleghi freelance, nonché dei loro consulenti fiscali e commercialisti, per rispondere a quesiti e fornire assistenza per la comunicazione reddituale e per il recupero dei dati di accesso alla propria area riservata per poter effettuare le comunicazione online.
Per ogni necessità si può scrivere al nostro indirizzo e-mail info@riformagiornalisti.it o rivolgersi, per chi si trova nella zona, allo sportello di assistenza curato da Massimo Marciano il martedì mattina nell’ufficio di corrispondenza Inpgi di Roma, ospitato nella sede dell’Associazione stampa romana, in piazza della Torretta 36 a Roma.
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Questo è il testo integrale della circolare n. 5 del 9/6/2016 del Servizio entrate contributive dell’Inpgi:
Si ricorda che la comunicazione obbligatoria dei redditi percepiti per attività giornalistica autonoma nel corso del 2015 deve essere trasmessa all’lnpgi entro il 31 luglio 2016; ricadendo in giorno festivo la scadenza è prorogata al 1 ° agosto 2016. Sono tenuti alla comunicazione tutti i giornalisti iscritti alla Gestione Separata che nel predetto anno abbiano svolto attività autonoma giornalistica:
• libero-professionale con Partita IVA;
• come attività “occasionale”;
• come partecipazione in società semplici o in associazioni tra professionista, owero in Società tra Professionisti (STP);
• con cessione di diritto d’autore.
Si fa presente, altresì, che sono tenuti alla comunicazione anche coloro i quali – pur non avendo conseguito redditi da attività giornalistica libero professionale – non hanno chiesto di essere sospesi dagli adempimenti contributivi per l’anno 2015.
Si ricorda che non sono tenuti all’invio della comunicazione reddituale i giornalisti che abbiano svolto l’attività professionale esclusivamente nell’ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Infatti, per questi ultimi, gli adempimenti contributivi sono interamente a carico del committente. In tal caso, tuttavia, ai fini dell’esonero dall’obbligo di inoltro della comunicazione reddituale, il giornalista deve necessariamente comunicare all’INPGI le modalità con cui svolge l a professione (modulo: http://www.inpgi.it/?q=node/692).
La comunicazione deve essere effettuata esclusivamente in via telematica, collegandosi al sito www .inpgi.it a partire dalle ore 12,00 del 15 giugno 2016, dal giorno successivo il sito sarà attivo tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 20.00. Si ricorda che nei casi in cui l’inoltro della comunicazione sia effettuato in data successiva al 1/08/2016, è previsto l’addebito di una sanzione per ritardata comunicazione reddituale. Per effettuare la comunicazione è necessario identificarsi nel sito utilizzando il codice iscritto (ovvero il numero di posizione) e la password normalmente utilizzata per l’accesso ai dati personali.
Si ricorda, infine, che l’art. 3 del vigente Regolamento della Gestione separata INPGI dispone che il versamento del contributo soggettivo comporta il riconoscimento di un’anzianità contributiva pari ad un anno (12 mesi), solo nel caso in cui il suo importo – compreso l‘eventuale contributo aggiuntivo – non risulti inferiore al 10% (ridotto al 5% per i titolari di trattamento pensionistico diretto) del reddito minimo di cui all’articolo 1, comma 3, legge n. 233/1990 (per il 2015 pari quindi a 15.548,00 euro). In presenza di un importo inferiore è attribuita una minore anzianità assicurativa – rapportata al predetto importo minimo – ed è riconosciuta, in ogni caso, un’anzianità pari ad almeno una mensilità.
La procedura per la comunicazione reddituale online indicherà, in ogni caso, le mensilità attribuite in ragione del reddito dichiarato e l’eventuale contributo aggiuntivo necessario per l’attribuzione di un’anzianità pari a 12 mesi.
Per la corretta compilazione del modello informatico da utilizzare per la comunicazione dei redditi, si invita a visionare le istruzioni presenti nella sezione “Gestione Separata” del sito dell’Istituto, www.inpgi.it.
Cordiali saluti.
Il dirigente
Augusto Moriga