Sono freelance (attualmente disoccupata) iscritta all’elenco pubblicisti e all’Inpgi 2 dal 2009. Lo scorso 2015 ho lavorato in qualità di ufficio stampa e ho scritto articoli per una rivista mensile.
Ho comunicato a tutti loro di essere iscritta alla Gestione Separata Inpgi, ma alla ricezione della certificazione annuale dei compensi percepiti la commercialista mi ha fatto notare che la tipologia reddituale si riferisce appunto alla prestazione occasionale che non è necessariamente indice di comunicazione anche all’Inpgi.
In passato queste prestazioni le ho sempre cumulate nel computo dei redditi percepiti anche se il famoso 2% che il committente dovrebbe versare a noi giornalisti affinché venga riversato non mi è stato mai pagato, neppure dietro esplicita richiesta.
La domanda è: procedo come sempre nella comunicazione considerando questi redditi, tra l’altro unici nel 2015?
Vorrei poi informarmi per la dichiarazione di sospensione temporanea attività per il 2016 avendo al momento un’attività lavorativa completamente estranea a quella giornalistica.
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La risposta di Massimo Marciano:
Cara collega,
la tua commercialista fa confusione tra Inps e Inpgi. La non obbligatorietà del versamento contributivo per prestazione occasionale riguarda la generalità dei lavoratori non iscritti ad Albi o elenchi professionali e riguarda esclusivamente l’Inps.
Per quanto riguarda la nostra professione, invece, fin dal 5 agosto 1999 il Ministero del Lavoro, con nota n. 82661, ha specificato che qualunque prestazione di lavoro autonomo resa da iscritti all’Ordine dei giornalisti, anche se sporadica e produttiva di modesto reddito, comporta l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata Inpgi, con il relativo versamento di contributi, in quanto all’iscrizione all’Ordine consegue l’esercizio non occasione – sebbene possa essere saltuario – dell’attività professionale. Successivamente, l’art. 61 del D. Lgs 10/09/2003 n. 276, nel definire il campo di applicazione del lavoro a progetto e del lavoro occasionale, ha escluso le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali dalla definizione di lavoro occasionale.
I redditi da te conseguiti per le collaborazioni di cui parli sono pertanto da dichiarare nella comunicazione reddituale da fare a luglio all’Inpgi 2 e sono soggetti a contribuzione.
Per la sospensione dell’attività professionale, occorre compilare il modulo che è scaricabile (in formato Pdf oppure in Word) a questo link: http://www.inpgi.it/?q=node/473. Il modulo compilato, con allegata una fotocopia fronte-retro di un documento di identità o del tesserino professionale, va inviato all’Inpgi, all’indirizzo che compare in testa al modulo stesso, oppure consegnato all’ufficio di corrispondenza Inpgi della tua regione, che si trova presso l’Associazione regionale della stampa.
Nel tuo caso, se nel 2016 non hai conseguito né conseguirai redditi da lavoro autonomo giornalistico, nel modulo devi indicare come decorrenza della sospensione il 1°/1/2016, altrimenti dovresti versare comunque il contributo minimo a settembre. Ricordati che, qualora riprendessi l’attività autonoma, dovrai comunicare entro 30 giorni la riattivazione della tua posizione attraverso il modulo che potrai scaricare (sempre in Pdf o Word) a questo link: http://www.inpgi.it/?q=node/691.
Per quanto riguarda la rivalsa previdenziale del 2% sul committente, purtroppo l’obbligo di versarla grava sul libero-professionista, che può rivalersi sul proprio committente. Ed essendo i nostri committenti, spesso, delle aziende approfittano del loro potere contrattuale nei confronti dei colleghi. Da tempo sostengo che noi giornalisti siamo dei libero-professionisti diversi da tutti gli altri, proprio perché mentre gli altri professionisti hanno generalmente a che fare con singole persone fisiche come clienti, verso le quali hanno il potere di imporre la loro professionalità, noi giornalisti abbiamo a che fare con aziende: per questo andrebbe rivisto l’obbligo del versamento del 2%, ponendolo a loro carico, ma questo comporterebbe una modifica ad hoc di una norma di legge.