Circolare n. 5 del 6/03/2020
Il Governo, al fine di contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha adottato misure non solo di contrasto alla diffusione del predetto virus ma anche di contenimento degli effetti negativi che esso sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale.
Con l’emanazione del Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9, tra le varie misure adottate, all’art. 2 è stato previsto – nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020 – la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione, scadenti nel periodo dal 21 febbraio al 30 aprile 2020. I versamenti non eseguiti per effetto della disposizione in oggetto dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
La predetta misura di sospensione dei termini di versamento potrebbe riguardare i giornalisti assicurati presso la Gestione separata dell’INPGI, residenti nelle zone interessate dal prowedimento. La sospensione è operata direttamente dal Concessionario per la Riscossione.
SOSPENSIONE ADEMPIMENTI E VERSAMENTI CONTRIBUTIVI
L’art. 5 del Decreto Legge in oggetto ha, invece, previsto – sempre nei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020 – la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati.
Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria oggetto di sospensione saranno effettuati a far data dal 1° maggio 2020 anche mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi.
TERRITORI INTERESSATI
I comuni interessati, come individuati dall’allegato 1) al DPCM del 1 marzo 2020, sono i seguenti:
Nella Regione Lombardia: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini.
Nella Regione Veneto: Vo’.
* * * * * * * * * * *
I contributi previdenziali ed assistenziali, il cui pagamento viene sospeso, sono quelli con scadenza legale di versamento nel periodo: 23 febbraio 2020 – 30 aprile 2020.
I soggetti (persone fisiche o persone giuridiche) che possono usufruire della sospensione contributiva, sono:
– i datori di lavoro;
– i committenti, con giornalisti iscritti alla gestione separata di cui al Dlgs 103/96;
– i giornalisti liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui al Dlgs 103/96.
Il datore di lavoro e/o il committente che intende usufruire della sospensione contributiva, deve sospendere sia la propria quota che quella a carico del lavoratore, non essendo le due sospensioni fruibili in maniera disgiunta.
I datori di lavoro, i committenti ed i giornalisti che intendano usufruire della sospensione del versamento dei contributi devono, necessariamente, presentare apposita istanza all’INPGI, contenente la dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti.
Si ricorda, infine, che gli importi dei contributi già versati, ancorché riferiti a periodi interessati dalla sospensione, non potranno essere oggetto di ripetizione.
Il Direttore Generale
Maria I. Iorio