Le giornaliste collaboratrici coordinate e continuative iscritte all’Inpgi 2, che non siano pensionate o assicurate in altro regime previdenziale, avranno diritto all’erogazione della indennità di maternità anche nel caso in cui il proprio committente non abbia versato il relativo contributo alla Cassa dei giornalisti lavoratori autonomi. Lo ha deciso oggi all’unanimità il Comitato amministratore della Gestione separata dell’Inpgi. La delibera, inviata ai Ministeri vigilanti (Lavoro ed Economia) come prevede la legge, sarà operativa una volta da questi approvata in via definitiva.
La decisione del Comitato amministratore recepisce e intende introdurre nell’ordinamento interno dell’Inpgi una normativa, quella relativa all’automaticità delle prestazioni per le lavoratrici madri, che trova fondamento nell’art. 13 del Decreto legislativo n. 80 del 2015. Questa norma, prevista per le lavoratrici co.co.co. iscritte alla Gestione separata Inps, non trova applicazione immediata e diretta all’Inpgi 2, perché l’Istituto di previdenza dei giornalisti non è stato richiamato espressamente tra gli Enti destinatari della norma.
Per questo motivo, il neoeletto Comitato amministratore dell’Inpgi 2, per far sì che la norma abbia efficacia anche per le giornaliste parasubordinate, ha deciso di proporre ai Ministeri vigilanti l’approvazione di una delibera specifica, in grado di introdurre nell’ordinamento interno dell’Istituto dei giornalisti il principio.
L’erogazione dell’indennità di maternità alle giornaliste co.co.co. iscritte all’Inpgi 2 è finanziata da un’apposita aliquota contributiva, posta a carico dei committenti. Fino ad oggi, se un committente non corrisponde all’Inpgi 2 tale quota di contributo, la giornalista collaboratrice di quel committente non può essere beneficiaria dell’indennità di maternità, nel caso si trovi nella condizione di chiederla, per l’assenza del finanziamento relativo. Una volta approvata dai Ministeri vigilanti la delibera approntata oggi dal Comitato amministratore, le giornaliste interessate potranno avere l’erogazione del contributo anche nel caso in cui il proprio committente abbia omesso il versamento della quota di contributo destinato a finanziare il fondo per la maternità.
La decisione è stata resa possibile dal fatto che il gettito annuo del contributo per la maternità, pari allo 0,72% del compenso corrisposto a ogni giornalista co.co.co., risulta più che sufficiente alla copertura delle prestazioni correlate e che il tasso medio di morosità dei committenti registrato nell’ultimo quinquennio, relativamente a tale contributo, è stato solo del 3,23% di quanto accertato nell’anno.
Inpgi 2: co.co.co., diritto alla maternità anche senza contributo versato dal committente